L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 0002377 del 27 ottobre 2026, ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito agli obblighi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37, d.lgs. n. 81/2008), alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni e delle recenti novità normative per il settore turistico.
Come noto, l'Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione, superando l'equivoco che potesse essere posticipato l'avvio dei corsi. In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, ai fini della revoca è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il D.L. n. 159/2025 ha previsto che la formazione e l'addestramento specifico possano essere conclusi entro 30 giorni dall'assunzione. Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di avviare tempestivamente le procedure formative all'atto dell'assunzione e di darne evidenza in occasione di eventuali accertamenti ispettivi. In tale ambito, per ottenere la revoca di un eventuale provvedimento di sospensione l'attività formativa del personale da regolarizzare deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni.
In via generale, per attestare l’ottemperanza ad un'eventuale prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.
Per informazioni: Servizio Salute e Sicurezza sul Lavoro (v. la pagina dei contatti).

