La Regione ha trasmesso agli operatori accreditati ai servizi al lavoro le seguenti disposizioni per la gestione dei tirocini alla luce delle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria.
Restano valide le disposizioni di cui all’allegato 4 della DD n. 490 del 6/8/2020, cui si aggiungono:
1. nel caso in cui il tirocinante debba osservare il periodo di isolamento fiduciario/quarantena si riconosce la sospensione come malattia, anche se inferiore ai 30 giorni solari e la possibilità quindi di successiva proroga per il relativo periodo. E’ opportuno acquisire una dichiarazione del medico o dell’ASL; in mancanza è sufficiente una autocertificazione del tirocinante.
2. in caso di tirocini attivati presso gli esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura ai sensi dei provvedimenti emanati, trattandosi di assenza non imputabili al tirocinante, tali giornate non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile. Pertanto i giorni non saranno computati ai fini del raggiungimento del 70 % di presenza mensile per l’indennità. E’ in ogni caso possibile rimodulare l’impegno orario settimanale, fermo restando il limite massimo delle 8 ore giornaliere di presenza. Nel caso in cui non sia possibile rimodulare o ridurre l’orario di presenza o qualora la riduzione dell’orario sia significativa sul percorso di tirocinio ai fini dell’attività formativa, è possibile sospendere il tirocinio: la motivazione da utilizzare sul Portale Tirocini sarà quella di “chiusura aziendale”.
3. a fronte delle nuove disposizioni, i soggetti ospitanti possono, in accordo con il soggetto promotore, ricorrere allo smart working anche per i tirocinanti secondo le indicazioni di cui alla DD. n. 490 del 6/8/2020. E’ possibile prevedere anche una forma mista in presenza e modalità agile. Si ricorda che il ricorso allo smart working per i tirocini, in corso o di nuova attivazione, è consentito fino al 31/12/2020, ai sensi della sopracitata determinazione, fatto salvo ulteriori provvedimenti in merito.
4. nel caso di tirocini attivi presso aziende che richiedano la CIG o altre forme di sostegno al reddito a causa delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria, si deve procedere ad una sospensione dei tirocini in corso e che riguardano le mansioni equivalenti a quelle coinvolte nei procedimenti sopracitati e per tutto il periodo della cassa: la motivazione da utilizzare sul Portale tirocini è “chiusura aziendale”. Tali tirocini potranno essere riattivati solo quando il procedimento di CIG sarà definitivamente chiuso e tutti i dipendenti in forza saranno rientrati in servizio a pieno regime.
Rimane il divieto di nuove attivazioni presso aziende che abbiano aperto procedimenti di CIG o altre forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per le mansioni equivalenti, fatto salvo specifici accordi sindacali che prevedano espressamente tale possibilità, come previsto dalla normativa di cui alla DGR 85/2017.
Fermo restando che per ciascun tirocinio si deve fare riferimento al soggetto promotore indicato nel progetto formativo, per Unimpiego sono a disposizione per le attività indispensabili sui portali o per chiarimenti:
Carolina Calà al numero 011/5718405 o via mail c.cala@unimpiego.it
Rosy Cecconata al numero 011/5718279 o via mai tirocini@unimpiego.it
Unimpiego Torino è a Vostra disposizione anche per tutti i servizi allo 011/5718304 o g.sogno@unimpiego.it (Giovanna Sogno)
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