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Formazione - News N. 4251/2026 - 19/01/2026

Nuove Linee Guida per i Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI)

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026[1] ha adottato le nuove Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi Paritetici Interprofessionali. Il provvedimento realizza una sistematizzazione organica della disciplina, abrogando le precedenti Circolari (n. 36/2003 e ANPAL n. 1/2018)[2] e ridefinendo il ruolo dei Fondi quali soggetti di diritto pubblico funzionali alle politiche attive del lavoro. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[3].

 

1. I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI: INQUADRAMENTO GIURIDICO E FUNZIONALE

Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI) per la formazione continua sono organismi di natura associativa e gestione privatistica, istituiti ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388/2000[4]. Tali organismi sono preposti al finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, alimentandosi prevalentemente attraverso il gettito derivante dal contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori, che le imprese scelgono volontariamente di destinare, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 845/1978[5].

Costituiti sulla base di accordi interconfederali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i Fondi operano secondo un modello di governance paritetica. Nonostante la natura privatistica, perseguono finalità di interesse generale e sono qualificati come organismi di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza dell'ANAC per i contratti pubblici e al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[6].

Alla luce del Decreto Direttoriale n. 8/2026[7], i Fondi sono chiamati a evolvere il proprio ruolo da gestori di risorse contributive a soggetti strategici del sistema nazionale di politiche attive del lavoro. Essi sono tenuti a operare garantendo standard elevati di trasparenza, solidità patrimoniale e capacità digitale, gestendo in modo integrato non solo il gettito ordinario, ma anche risorse pubbliche e private aggiuntive per l'occupabilità e la competitività delle imprese.

 

2. IL NUOVO IMPIANTO NORMATIVO E LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Decreto sancisce il passaggio da una gestione focalizzata esclusivamente sul gettito contributivo (0,30%) a un modello di gestione integrata delle risorse finanziarie. Ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida, i Fondi sono legittimati a gestire, oltre ai trasferimenti INPS, due ulteriori tipologie di risorse, finalizzate anche alla formazione di disoccupati e inoccupati:

  • risorse integrative: fondi di natura pubblica o privata che concorrono a incrementare gli interventi finanziati con lo 0,30% (es. cofinanziamenti statali o contributi di filiera). Tali risorse sono assimilate al gettito ai fini della vigilanza e del calcolo delle spese di funzionamento;
  • risorse complementari: fondi destinati all'ampliamento dell'offerta di servizi (es. risorse FSE+ derivanti da bandi regionali o fondi privati specifici). Queste risorse seguono una contabilità separata e non concorrono al calcolo dei tetti di spesa per il funzionamento ordinario.

Tabella di comparazione sull’evoluzione del modello gestionale

Ambito

Disciplina previgente

Disciplina D.D. 8/2026

Fonti di Finanziamento

Esclusivamente gettito 0,30% (trasferimenti INPS)

Pluralità di fonti: 0,30% + Risorse Integrative + Risorse Complementari (Regionali/UE)

Destinatari

Lavoratori occupati

Lavoratori occupati, in CIG, disoccupati/inoccupati (formazione assunzionale)

Controllo Ministeriale

Vigilanza amministrativa ordinaria

Verifica quinquennale di mantenimento dell'autorizzazione basata su indici di performance

Rendicontazione

Criteri eterogenei

Obbligo di rendicontazione per Cassa e Costi Standard (UCS)

 

3. ADEMPIMENTI E VINCOLI PER I FONDI INTERPROFESSIONALI

Il Decreto introduce requisiti stringenti per il mantenimento dell'autorizzazione ministeriale, strutturati su criteri di solidità patrimoniale, efficienza gestionale e trasparenza.

A. Sostenibilità economica e Fondo di Garanzia

Il Decreto introduce requisiti stringenti per il mantenimento dell'autorizzazione ministeriale, strutturati su criteri di solidità patrimoniale, efficienza gestionale e trasparenza.

  • dotazione: pari al 3% della media del gettito INPS dell'ultimo triennio;
  • funzione: copertura di eventuali spese non riconosciute in sede di vigilanza o eccedenze di spesa;
  • tetti di spesa: le spese di funzionamento (comprensive delle spese propedeutiche) sono soggette a limiti onnicomprensivi calcolati sul gettito e sulle risorse integrative: 18% (fino a 250.000 lavoratori); 15% (fino a 1.000.000 lavoratori); 10% (oltre 1.000.000 lavoratori).

B. Indici di performance e vigilanza (Allegato 1)

A decorrere dal 2029, il Ministero effettuerà una verifica quinquennale basata su specifici indicatori definiti nell'Allegato 1:

  • indice di operatività: rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili. Deve essere pari o superiore al 70% (innalzato all'85% a partire dal 2030);
  • requisiti strutturali: obbligo di sedi esclusive, infrastrutture informatiche con server in UE e/o Cloud qualificato AgID, e adozione di certificazioni (ISO 9001, 37001, 27001, UNI/Pdr 125, PAS 24000).

C. Interoperabilità e dati (Allegato 4)

I Fondi sono tenuti alla trasmissione periodica dei dati al Sistema Informativo della Formazione Professionale (SI-FP). I flussi informativi devono includere dettagli granulari sui piani formativi, sulle imprese beneficiarie e sui discenti, mappando altresì l'eventuale utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale nei processi di analisi, docenza e tutoraggio, come dettagliato nel Cluster B dell'Allegato 4.

 

4. IMPATTO OPERATIVO E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ADERENTI

L'assetto regolatorio introduce modifiche sostanziali nella fruizione delle risorse e nei diritti delle aziende aderenti.

A. Gestione del Conto Individuale e Termini di Decadenza

Al fine di accelerare la spesa, le Linee Guida impongono un termine perentorio per l'utilizzo delle risorse accantonate nel Conto Individuale[8].

  • disposizione: le risorse devono essere utilizzate entro 2 anni dall'accantonamento;
  • conseguenza: decorso tale termine, le somme non impegnate confluiscono automaticamente nel Conto Collettivo[9] ("solidaristico") del Fondo;
  • implicazione per le imprese: necessità di una pianificazione formativa costante per evitare la perdita della disponibilità diretta delle risorse maturate.

B. Portabilità delle risorse (c.d. mobilità)

Viene rafforzato il diritto alla mobilità tra Fondi, eliminando le barriere operative in uscita, come previsto dal paragrafo 3.4 delle Linee Guida.

  • procedura: l'impresa ha diritto al trasferimento del 70% delle risorse versate nel triennio precedente (al netto di quanto utilizzato);
  • tempistiche: il fondo di provenienza è obbligato a trasferire le somme entro 90 giorni dalla richiesta, senza poter opporre condizioni ostative;
  • trasparenza: i fondi devono implementare sistemi informatici che consentano all'azienda di visualizzare, nell'area riservata, l'ammontare esatto delle risorse trasferibili.

C. Certificazione delle competenze

In attuazione del D.M. 115/2024, i Fondi assumono il ruolo di enti titolati o delegati per la certificazione: ogni percorso formativo finanziato deve concludersi con il rilascio di un'attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite. Questo conferisce valore legale e curriculare alla formazione erogata, innalzando la qualità dell'investimento sul capitale umano.

 

5. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il Decreto Direttoriale n. 8/2026 delinea un quadro di maggiore rigore formale e sostanziale. Per i Fondi Interprofessionali, ciò comporta una necessaria riorganizzazione in termini di conformità normativa, digitalizzazione e solidità patrimoniale. Per le imprese aderenti, le nuove disposizioni garantiscono livelli superiori di trasparenza e la certezza della portabilità delle risorse, richiedendo al contempo una maggiore attenzione alle scadenze di utilizzo dei fondi accantonati per massimizzare le opportunità di finanziamento.

L' Ufficio Formazione dell’Area Education dell'Unione Industriali Torino è a disposizione per maggiori chiarimenti al numero 0115718437 e al numero 0115718570.

In alto a destra è possibile effettuare il download degli allegati.

 

ELENCO ALLEGATI

  • Decreto Direttoriale n. 8 del 09/01/2026
  • Linee Guida Fondi Paritetici Interprofessionali
  • Allegato 1 - Standard di funzionamento: requisiti, indici e soglie minime
  • Allegato 2 - Schema di Regolamento generale
  • Allegato 3 - Schema Rendiconto finanziario per cassa
  • Allegato 3.1 - Tabelle rendiconto finanziario - prospetto FEGR e AF - standard di funzionamento
  • Allegato 4 - Cluster dei contenuti informativi
 

[1] Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, art. 1.

[2] Cfr. D.D. 8/2026, art. 2, comma 2.

[8] Conto Individuale: è una modalità di accantonamento che consente all'impresa aderente di utilizzare direttamente una quota delle proprie risorse versate (fino a un massimo dell'80%) per finanziare i propri piani formativi. Tali risorse, non essendo soggette alla disciplina degli Aiuti di Stato in quanto mera restituzione, devono essere utilizzate entro 2 anni, pena il trasferimento automatico nel Conto Collettivo.

[9] Conto Collettivo (o di Sistema): è una modalità di gestione solidaristica che accumula le risorse non destinate ai conti individuali (e quelle non spese). L'accesso a questi fondi avviene tramite procedure selettive (Avvisi/Bandi) per il finanziamento di piani su tematiche specifiche o per particolari categorie di lavoratori, ed è soggetto alla normativa europea sugli Aiuti di Stato.

CONTATTI

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Laura Mondolfo




Telefono: 0115718570
Mail: l.mondolfo@ui.torino.it


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Luca Ballero




Telefono: 0115718437
Mail: l.ballero@ui.torino.it


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