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Energia e Commodity - News N. 49/2018 - 16/01/2018

Pubblicato elenco energivori 2016 – Bonus energivori 2018: nuove norme ed esempio di calcolo da UITO – Posticipo scadenza per emersione dei “clienti nascosti” del sistema elettrico e per dichiarazione SDC - Nuova definizione di “unità di consumo”

Online l’elenco energivori 2016 - Pubblicati decreto MISE e delibera AEEGSI con nuove regole per l’accesso al bonus per imprese elettricamente energivore dal 2018: esempio di calcolo dall’Unione. Posticipata al 30/06 p.v. scadenza per emersione dei “clienti nascosti” e per dichiarazione SDC. Novità sulle “unità di consumo” di energia elettrica.

 

ELENCO ENERGIVORI 2016

Sulla apposita sezione web del sito CSEA http://energivori.ccse.cc/ è stato pubblicato il 1° elenco delle imprese elettricamente energivore per l’anno di competenza 2016. Ricordiamo che sul medesimo sito è possibile reperire anche gli elenchi più aggiornati relativi agli anni di competenza 2013, 2014, 2015.

 

AGEVOLAZIONE ENERGIVORI: NUOVE NORME DAL 2018

Con la pubblicazione

sono ora note le nuove regole ed i nuovi criteri di accesso all’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per gli anni di competenza dal 2018 in poi. In allegato riportiamo una sintesi della nuova disciplina. Il nuovo meccanismo, che prevede in alcuni casi l’introduzione della c.d. “Clausola VAL” (VAL = Valore Aggiunto Lordo), è molto complesso. Con la finalità di illustrarlo meglio, in allegato è riportato un esempio di calcolo (su file excel e pdf) per uno dei casi più articolati: esso si basa su nostre interpretazioni del nuovo quadro normativo che, come tale, non è ancora sedimentato e chiarito. L’esempio pertanto è finalizzato esclusivamente a dare un’idea più tangibile di come funzionerà il bonus energivori dal 2018 in poi, in uno dei casi di maggior difficoltà applicativa. Esso quindi non deve essere adottato dalle imprese per la verifica dell’agevolabilità e per la stima dell’agevolazione delle proprie situazioni, in quanto suscettibile di correzioni/aggiornamenti.

 

POSTICIPO SCADENZA CLIENTI NASCOSTI E DICHIARAZIONE SDC – NUOVA DEFINIZIONE UNITÀ DI CONSUMO

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 540/2017 - 17/05/2017, nella quale evidenziavamo che:

  • onde evitare sanzioni o penali, i clienti finali “nascosti” del sistema elettrico possono chiedere entro il 28 febbraio 2018 al gestore di rete competente di essere identificati come clienti finali della rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere all’AEEGSI l’identificazione di un ASDC (Altro Sistema di Distribuzione Chiuso);
  • è  fissata al 28 febbraio 2018 la data ultima entro la quale il gestore di un ASDC deve inviare all’AEEGSI, e p.c. al gestore di rete competente, la apposita dichiarazione, ai fini dell’identificazione del medesimo ASDC, secondo le medesime procedure di identificazione già vigenti per le RIU (Reti Interne d’Utenza).

Con la delibera 21 dicembre 2017  894/2017/R/eel, l’AEEGSI ha modificato la scadenza relativa ai due predetti adempimenti , posticipandola  dal 28 febbraio 2018 al

 

30 giugno 2018.

 

La predetta delibera ha inoltre aggiornato la definizione di Unità di Consumo (UC), di cui al TISSPC e al TISDC. Tale definizione è di assoluta rilevanza ai fini della conformità alle norme vigenti dell’assetto di allacciamento alla rete elettrica pubblica delle unità immobiliari delle varie tipologie di clienti finali (imprese, domestici ecc.). Ciò in quanto tali norme prevedono in sintesi che:

  1. l’unità di consumo debba coincidere normalmente con la singola unità immobiliare individuata secondo le vigenti norme catastali, salvo poche eccezioni ben determinate, di cui alla definizione di unità di consumo, secondo le quali in una unità di consumo possono essere aggregate più unità immobiliari. Ad esempio:
    1. si può aggregare in una unica unità di consumo l’unità immobiliare “villetta” e l’unità immobiliare distinta “box” solo se quest’ultima è nella disponibilità della medesima persona fisica o giuridica che ha la disponibilità dell’unità “villetta”, è  pertinenziale alla unità “villetta” ed è insistente sulla sua stessa particella catastale;
    2. un’impresa non può aggregare in una unica unità di consumo l’unità immobiliare “capannone” nella sua disponibilità, insistente su una particella catastale “PC1”, con l’unità immobiliare “uffici”, sempre nella sua disponibilità ma insistente su una distinta particella catastale “PC2” non contigua alla particella catastale “PC1”;
  2. l’unità di consumo deve essere connessa alla rete pubblica in un unico punto (POD), salvo poche eccezioni ben determinate, di cui alla definizione di unità di consumo. Ad esempio, l’unità immobiliare “villetta”, già connessa in bassa tensione con un unico suo POD alla rete pubblica, può essere connessa con un ulteriore secondo POD alla rete pubblica se questo è destinato a servire una pompa di calore per il riscaldamento oppure una colonnina di ricarica privata per veicoli elettrici. Richiamando inoltre i due esempi di cui al precedente punto a):
    • la villetta ed il suo box pertinenziale di cui all’esempio “i”, posti sulla stessa particella catastale, potranno essere collegati alla rete pubblica con un unico POD, nella titolarità dell’unico soggetto che ha disponibilità di box e villetta;
    • il capannone e gli uffici di cui all’esempio “ii”, posti su due particelle catastali distinte “PC1” e “PC2” non contigue, dovranno invece essere allacciati alla rete pubblica ciascuno con proprio autonomo POD, ciascuno nella titolarità dell’unica impresa che ha la disponibilità di capannone e uffici. Nel caso in cui l’unità “uffici” dovesse essere data in piena disponibilità a nuova impresa diversa da quella che ha la disponibilità dell’unità “capannone”, allora il POD dell’unità uffici dovrà passare nella titolarità della predetta nuova impresa, come anche il contratto di acquisto di energia elettrica per l’unità “uffici” applicato al POD di quest’ultima.

 

Di seguito riportiamo la nuova definizione, nella versione aggiornata dalla sopra citata delibera.

 

“unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

  1. unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
  2. unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
  3. unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui all’articolo 9, comma 9.1 del TISSPC. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”

 

Riportiamo di seguito alcune utili considerazioni aggiuntive, relative alla nuova definizione:

  • nel caso “II” di aggregabilità di più unità immobiliari, il riparto delle spese relative ai consumi elettrici delle singole unità immobiliari pertinenziali è fatto sulla base di quanto disposto dall’articolo 1123 del Codice Civile e non si configura in alcun modo un’attività di vendita di energia elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli condòmini;
  • nel caso “III” di aggregabilità di più unità immobiliari, qualora in uno stesso sito, accanto a un’attività di produzione di beni e/o servizi intesa come principale o “core business”, vi siano unità immobiliari messe a disposizione di soggetti terzi al fine di svolgere attività (attività secondarie) prevalentemente destinate a erogare beni o servizi di supporto alla predetta attività principale, è possibile costituire un’unica unità di consumo che comprende sia le unità immobiliari destinate all’attività principale sia le unità immobiliari destinate alle attività secondarie, indipendentemente dai soggetti che le gestiscono, fermo restando il vincolo della contiguità territoriale. In tali casi, la persona giuridica che svolge l’attività principale si configura come il cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che svolgono le attività secondarie: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente ad oggetto i consumi elettrici.

 

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