Nel caso in esame l’operatore economico ricorrente che era già risultato aggiudicatario del precedente appalto di assistenza tecnica era stato inizialmente invitato, insieme ad altri operatori economici, a presentare un preventivo per un affidamento in via diretta dello stesso servizio.
Successivamente la stazione appaltante, senza revocare il precedente bando, ha pubblicato un nuovo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, sempre per la stessa commessa e senza limitazioni alla partecipazione.
“In particolare, nelle -modalità di selezione- è stato previsto l’invito in favore di chi avesse manifestato interesse e, quindi, una successiva fase di -confronto tra preventivi su MePA-, con la previsione dell’affidamento diretto del servizio all’operatore economico -in possesso dei requisiti e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, che presenterà l’offerta più congrua e conveniente, in quanto in grado di garantire un rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un costo allineato con i valori di mercato-”.
L’impresa ricorrente ha risposto anche a questa seconda procedura conformemente alle indicazioni dell’indagine esplorativa, ma la stazione appaltante lo ha escluso dalla partecipazione alla gara opponendo il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice appalti.
Avverso a tale decisione l’operatore economico escluso ha presentato ricorso sostenendo che la procedura che prevedeva la manifestazione di interesse aperta a tutti faceva venire meno le norme relative all’obbligo di rotazione, sostenendo che “nei suoi confronti sussisteva un veto derivante dal principio di rotazione, per cui, nonostante l’invito e la presentazione del preventivo per il primo avviso, non le sarebbe stato affidato il servizio, né sarebbe stata invitata a presentare un preventivo per la prosecuzione della procedura con riferimento al secondo avviso”.
I Giudici hanno ricordato che “il principio di rotazione non si applica, come precisato nelle Linee Guida A.n.a.c. [Linee Guida n. 4 - n.d.r.], qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 marzo 2023, n. 5555).
Pertanto, secondo il Collegio giudicante, l’avviso pubblico sulla base del quale si è svolto il confronto competitivo, non raffrontabile ad “un affidamento diretto, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione”.
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