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Affari legali - Documento - 06/09/2024

Sentenza del TAR Lazio, Sezione I quater, n. 12966 del 27 giugno 2024

In materia di limiti alle annotazioni ANAC nel casellario informatico per le irregolarità negli appalti.

Nel caso in esame una stazione appaltante procedeva, a seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, alla revoca di un’aggiudicazione fatta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, poiché a carico di un’impresa facente parte del consorzio, che ricopriva il ruolo di mandatario del raggruppamento, risultava la carenza del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del vecchio Codice appalti (DLgs n. 50/2016) in materia di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (causa di esclusione ora contenuta all’articolo 94, comma 6 del nuovo Codice appalti - DLgs 36/2023).

A seguito della revoca, la stazione appaltante segnalava all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il fatto ai fini delle valutazioni di competenza, ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni previste nel caso di false dichiarazioni.

Il consorzio in una nota inviata all’ANAC aveva rappresentato le proprie ragioni evidenziando che: “non era «consapevole» – né poteva in alcun modo esserlo – della (allo stato solo presunta) non veridicità della dichiarazione resa dalla propria consorziata né si è comportato in modo macroscopicamente negligente, avendo provveduto ad acquisire – come peraltro specificamente richiesto dalla lex specialis di gara – da ciascuna delle consorziate esecutrici apposita dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione”;

né il disciplinare né l’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 ponevano e/o pongono in capo al consorzio stabile la previa verifica della veridicità (tantomeno per il tramite dell’estrazione del DURC) delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale rese dalle consorziate esecutrici indicate in sede di gara (oltre 150 imprese)”.

A seguito della propria istruttoria l’ANAC ha ritenuto di poter definitivamente archiviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del consorzio (ritenendo di non potergli imputare, neppure in termini di colpa, la responsabilità per la dichiarazione non veritiera resa da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di gara) ma ha ritenuto, tuttavia, di iscrivere la notizia della revoca disposta nei confronti del consorzio nel proprio Casellario informatico, quale notizia utile.

Il consorzio decideva quindi di ricorrere contro tale decisione lamentando il fatto che “che l’Autorità aveva disposto l’annotazione in assenza del presupposto dell’utilità della stessa, ovvero non aveva adeguatamente motivato in ordine all’utilità della notizia, come invece avrebbe richiesto la peculiare fattispecie su cui era chiamata a decidere”.

Il Collegio giudicante ha ritenuto fondata tale doglianza.

Nella sentenza viene evidenziato che “è stata la stessa ANAC - nell’archiviare il procedimento per falso avviato nei confronti del Consorzio … - ad affermare di non poter ritenere responsabile il [consorzio stesso] … per la falsa dichiarazione”, “rilevando che - alla luce delle osservazioni rese dal CAA nel procedimento - «la responsabilità per le dichiarazioni non veritiere della consorziata non può essere fatta ricadere sul Consorzio che tali dichiarazioni ha provveduto ad acquisire»”.

In altri termini, la stessa Autorità resistente ha ritenuto che nella specifica vicenda oggetto di annotazione nessun «rimprovero» potesse essere mosso al consorzio ricorrente (lo si ripete: neppure a titolo di colpa) per la condotta tenuta in sede procedimentale, sicché, sotto tale profilo, l’annotazione del provvedimento di revoca adottato … (ancorché ritenuto legittimo dal TRGA per l’oggettiva carenza di un requisito in capo a una delle consorziate) non appare utile a fornire alle stazioni appaltanti elementi per la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità del Consorzio sotto il profilo della condotta in sede di gara”.

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