All'esito di una procedura negoziata per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, un operatore economico impugnava gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione.
Secondo il ricorrente l’impresa prima classificata nella graduatoria provvisoria doveva in realtà essere esclusa dalla gara fin dall’esame preliminare dell’offerta, e non dopo l’esito negativo della valutazione di anomalia dell’offerta, infatti il ribasso sull’importo a base di gara della progettazione violava palesemente le norme imperative sull’equo compenso, di cui alla Legge n. 49/2023.
L’esclusione, laddove fosse intervenuta con tali diverse tempistiche, avrebbe comportato a una riformulazione della graduatoria con l’effetto che il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio più alto.
Il Collegio giudicante preliminarmente esamina la recente giurisprudenza che si era espressa nel senso della compatibilità tra la disciplina della Legge 49/2023 e quella del Codice appalti e, sulla base di tale compatibilità, aveva affermato che le norme sull’equo compenso fossero imperative e come tali eterointegrative della disciplina di gara, rendendo quindi per definizione incongrue e non accettabili offerte economiche formulate in ribasso rispetto all’importo a base di gara.
I Giudici nella propria sentenza si discostano però da tale interpretazione, rifacendosi alla Nota di ANAC, indirizzata alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici ed ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, datata 19 aprile 2024.
In tale nota l’Autorità sostiene che la Legge 49/2023 sull’equo compenso, per quanto successiva al DLgs 36/2023 (codice appalti), non abbia espressamente derogato a quest’ultimo, come sarebbe stato necessario in virtù della previsione contenuta nell’articolo 227 dello stesso DLgs 36/2023, secondo cui ogni intervento normativo incidente sullo stesso deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione o deroga delle disposizioni in esso contenute (così detto divieto di abrogazione implicita).
Alla luce di tale interpretazione, per il Collegio giudicante, il meccanismo di eterointegrazione della disciplina di gara non appare fondatamente invocabile a fronte del quadro normativo, tutt’altro che univoco circa l’incidenza della disciplina in materia di equo compenso professionale sul regime dei contratti pubblici.
La “specialità del sistema dei contratti pubblici, che risponde ad una sua immanente logica proconcorrenziale, per certi versi antagonistica rispetto all’irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite l'eterointegrazione automatica delle disposizioni della L. 21/04/2023, n. 49; e induce, piuttosto, a considerare queste ultime a come principi direttivi, cui la stazione appaltante deve indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità dell’offerta”.
“In altri termini, il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, risulta apprestare meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi”.
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