Rispetto al Reg. (UE) 402/2020 precedente, si segnala che il nuovo provvedimento riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione (All. I) e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria (art. 2 co. 4 e co. 5), includendo quelli dell’area balcanica.
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