Cronotachigrafo – Obbligo di dimostrare l’attività del conducente nei 56 giorni precedenti il controllo su strada e l’adempimento degli obblighi di istruzione, formazione e controllo

Dal 31/12/24 il conducente di un veicolo dotato di cronotachigrafo deve dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti: il Ministero fornisce istruzioni sulle carte tachigrafiche. La documentazione a bordo può essere integrata in formato digitale per l’assolvimento degli obblighi aziendali di istruzione, formazione e controllo

Il Regolamento UE n.1054/2020 aveva modificato, con effetto a partire dal 31 dicembre 2024, l’art. 36 del Regolamento n.165/2014; con tale modifica, il controllo su strada riguarda le attività del conducente nei 56 giorni precedenti il controllo (e non più solo i 28 giorni preced...

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