Come avevamo comunicato nei nostri notiziari n. 22/2022 e n. 32/2022 il TAR del Lazio aveva accolto le istanze cautelari presentate da ANCE e da ASSISTAL con cui veniva richiesto l’annullamento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, pubblicato il 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” nonché l’annullamento del Dm 4 aprile 2022 (con le rilevazioni dell'aumento dei prezzi dei materiali registrati nel secondo semestre del 2021).
Nei ricorsi venivano contestate, sia la correttezza di alcune rilevazioni, sia la completezza del paniere perchè incompleto.
Nell’accogliere parzialmente le istanze il TAR aveva ordinato al Ministero di rivedere la rilevazione, attenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso”.
Lo scorso 27 gennaio il Ministero ha prodotto al TAR una nota “con la quale veniva confermata la correttezza della metodologia adottata e, di conseguenza, la congruità dei dati rilevati e la coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, anche alla luce dell’acquisito parere favorevole reso nell’Adunanza Generale del 26 gennaio 2023, prot. n° 96/2022 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.
Anche alla luce del materiale fornito e degli elementi portati in giudizio a sostegno della legittimità dei propri atti dal Ministero, i Giudici ritengono che “l’attività istruttoria condotta si è sviluppata nel rispetto delle introdotte linee guida del 14 gennaio 2022“ e che “la disamina della documentazione prodotta in giudizio ha, infatti, offerto evidenza del fatto che, seppur in un contesto congiunturale particolarmente complesso, tale processo sia stato condotto in maniera completa e scrupolosa da parte delle fonti ministeriali deputate all’espletamento delle predette rilevazioni”.
“In definitiva, l’attività istruttoria condotta dal MIMS a conclusione del vaglio della documentazione versata in giudizio appare completa e rispettosa di una metodologia idonea ad offrire ampie garanzie di attendibilità”
Pertanto il collegio giudicante ha respinto il ricorso delle due associazioni.
Come temevamo, il ricorso alla giustizia amministrativa è servito quindi unicamente a rallentare le procedure con cui il ministero doveva trasferire le risorse del fondo appositamente creato alle stazioni appaltanti che non avevano risorse sufficienti ad erogare i ristori alle imprese.
A seguito della Sentenza il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una nota in cui comunica che “in considerazione della sentenza favorevole, verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell'anno 2021”.
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