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Imprese di Impianti Tecnologici (AIT) - Documento - 13/04/2023

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 502 del 16 gennaio 2023

In materia di avvalimento negli appalti pubblici

Nel caso in esame l’impresa seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione, poiché l’impresa risultata aggiudicataria aveva dimostrato il possesso del requisito certificazione di qualità ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni), richiesto dal bando di gara, attraverso l’istituto dell’avvalimento.

Il tribunale di prime cure aveva rigettato il ricorso “ritenendo che la certificazione di qualità non coincida con un requisito di idoneità professionale ma sia ascrivibile ai requisiti di partecipazione indicati dall’art. 83, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 50/2016, e quindi che essa possa essere oggetto di avvalimento ex art. 89, comma 1, del medesimo d. lgs.”.

Nell’analizzare il ricorso, i Giudici preliminarmente rilevano come in materia di avvalimento dei sistemi di qualità, la “giurisprudenza prevalente, dopo alcuni contrari avvisi, ne ammette oramai pacificamente l’ammissibilità”.

Nella sentenza viene inoltre chiarito che "nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto".

In caso di avvalimento, quindi, l'impresa ausiliata può senz'altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità.

La giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato a più riprese che, qualora oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, poiché si tratta di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria.

L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.

Alla luce di tali indicazioni di principio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, in quanto “nel caso di specie, ciò che rileva è l’incompletezza del contratto di avvalimento (rispetto alla complessiva organizzazione aziendale dell’ausiliaria), con conseguente inidoneità dello stesso a trasferire il requisito non posseduto della certificazione di qualità.

Infatti, il contratto di avvalimento … fa riferimento espresso al capitolato speciale d'appalto che, all'art. 5, prevede il seguente requisito: -il sistema deve garantire elevati standard tecnici in materia di protezione dei dati, comprovati da idonee certificazioni quali, a mero titolo esemplificativo, ISO 15408 o ISO 27000 (il fornitore dovrà essere in possesso della certificazione o dovrà produrre la documentazione a garanzia di futura prossima certificazione)- e precisa che l'ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, e dispone dei requisiti obbligatori di cui è carente il concorrente e precisamente è in possesso della Certificazione ISO 27001:2014. Peraltro, il medesimo contratto stabilisce che l'ausiliaria debba mettere a disposizione del concorrente i mezzi e le risorse di cui quest'ultima è carente, elencati in modo determinato e specifico: mezzi, n. 1 Personal Computer e n. 1 stampante; risorse, n. 1 Impiegato tecnico. Nessuna ulteriore indicazione è invece fornita, atta a garantire l’idoneità del contratto di avvalimento a soddisfare i requisiti posti al riguardo dalla giurisprudenza, allorchè l’avvalimento interessi la certificazione di qualità”.

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