Nel caso in esame, l’operatore economico che non era stato aggiudicatario dell’affidamento diretto per un appalto di servizi, contestava alla stazione appaltante che la procedura utilizzata, avendo posto a confronto più offerte era da considerarsi come una procedura concorsuale ed avrebbe quindi dovuto uniformarsi alle norme che regolamentano tali procedure.
I Giudici del TAR Calabria, contrariamente a quanto fatto dal collegio giudicante del TAR Abruzzo in una recentissima sentenza (vedere al riguardo il Notiziario 42/2022), respingevano il ricorso, motivando la decisione ritenendo “di dover dare continuità al recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia invece come -…la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara…- (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Potenza 11.02.2022 n. 108; TAR Ancona 07.06.2021 n. 468).
In altri termini, la circostanza per cui la stazione appaltante, pur bandendo una procedura semplificata, abbia introdotto elementi procedurali tipici delle gare formali, non determina ex se l'applicazione integrale delle regole previste per la procedura aperta, per la procedura ristretta o per la procedura negoziata vera e propria, fatte salve quelle che esprimono valori di fondo che permeano di sé l'ordinamento di settore.
A tacere dei richiami dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alle buone pratiche che consigliano la valutazione di più preventivi anche laddove l’affidamento diretto è previsto e consentito (cfr. paragrafo 4.3.1. delle linee guida ANAC n. 4, tuttora in vigore), giova rimarcare come appaia intrinsecamente illogico ipotizzare che il legislatore abbia, da un canto, previsto la possibilità di affidamenti diretti senza alcuna selezione fino a soglie non irrilevanti e, dall’altro, imposto l’applicazione delle più rigide disposizioni riguardanti tutte le gare, laddove l’amministrazione pur ritenendo di utilizzare questa tipologia di affidamento abbia voluto comunque garantire un minimo di confronto concorrenziale tra i partecipanti”.
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