Nel caso in esame, la stazione appaltante dovendo procedere all'affidamento di un contratto di importo stimato inferiore a 40mila euro, utilizzava la procedura dell’affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a - D.lgs. 50/2016) che consente di addivenire al contratto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Tuttavia lo stesso ente appaltante decideva di far precedere tale affidamento diretto dalla richiesta di un'offerta da parte di alcuni operatori preventivamente selezionati.
Pervenivano due offerte, quella dell’impresa ricorrente e quella dell’appaltatore uscente, che è poi risultato aggiudicatario.
L’altra impresa ha presentato ricorso lamentando che dal momento in cui l'ente appaltante ha deciso di far precedere l'affidamento diretto da una consultazione preventiva di più operatori economici ha, di fatto, avviato una vera e propria procedura comparativa che deve rispettare i principi stabiliti dall’articolo 30 del Codice appalti (economicità, efficacia, tempestività e correttezza … libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità).
Mentre, sempre secondo la ricorrente, tali principi sarebbero stati violati, per due motivi:
I Giudici accolgono la tesi del ricorrente partendo dalla considerazione che: “quando [l’amministrazione aggiudicatrice] si determina a consultare più operatori per l’affidamento di contratti, ancorché di importo inferiore a € 40.000, avvia pur sempre una procedura di gara.
Nel caso in decisione il procedimento ha avuto avvio con l'invito di più operatori, cui ha fatto seguito la presentazione e la valutazione selettiva delle offerte ed è proseguito con la comparazione delle offerte e la scelta del contraente, mediante applicazione di criteri tabellari di selezione della migliore offerta attributivi di distinti punteggi, sulla base del prezzo di vendita proposto dai concorrenti per ciascuno dei prodotti offerti.
È dunque evidente l’Amministrazione ha inteso dar corso a un confronto competitivo fra gli aderenti all’invito ad offrire.
Trovano pertanto piena applicazione i principi in materia di parità di trattamento degli operatori partecipanti alla gara”.
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