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Energia - Documento - 16/05/2025

Giurisprudenza - Bocciatura del “Decreto aree idonee”

Il 5 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha pubblicato quattordici sentenze di merito rispetto ai numerosi ricorsi contro: il "DM Aree Idonee", la Legge regionale approvata dalla Sardegna e il decreto Agricoltura per quanto riguarda il cosiddetto “agrivoltaico”.

La gran parte di questi ricorsi sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse legittimo da parte dei proponenti, altri solo parzialmente ammissibili, ma tre di questi vanno ad incidere pesantemente: sul Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (recante: “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” - Vedere al riguardo il Notiziario n. 24/2024), sulla Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante: “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”) e sul DL 15 maggio 2024, n. 63 (Cosiddetto Decreto agricoltura - Recante: “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”).

Le sentenze più incisive sono le seguenti:

  • Sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 9155/2025
  • Sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 9164/2025
  • Sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 9168/2025

Con queste sentenze (in particolare la n. 9155/2025) il Tribunale “annulla l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 …omissis…, con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica”.

I Giudici contestano al MASE di non avere fornito indicazioni analitiche su come le regioni possono identificare le aree sulle quali si possono istallare impianti con iter approvativi accelerati e di non avere previsto “misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti” (L. 53/2021).

Inoltre viene evidenziata l’illegittimità della parte (articolo 7, comma 3) in cui amplia fino a 7 chilometri l’area di rispetto in presenza di beni culturali o aree di interesse paesaggistico. Quando, invece, il DLgs 8 novembre 2021, n. 199, all’articolo 20, comma 8, lettera c-quater, stabilisce che le fasce di rispetto devono essere di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Per quanto riguarda il Decreto agricoltura nella Sentenza 9164/2025 viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, ravvisata nel fatto che si consente solo l’istallazione di agrivoltaico elevato nelle aree ad uso agricolo e non si tiene conto del principio ragionevolezza e della necessità della diffusione delle rinnovabili.

Nella Sentenza si leggono, al riguardo, numerose considerazioni critiche, ad esempio che:

  • il divieto così introdotto è operativo a partire dalla mera classificazione dell’area come agricola in base ai piani urbanistici, senza che alcuna rilevanza assumano il suo concreto utilizzo o la sua utilizzabilità a tali fini”;
  • manca “qualsivoglia considerazione della qualità e dell’importanza delle colture”;
  • in sostanza, la generalità dei terreni classificati agricoli (circa la metà della superficie del Paese) è preclusa a qualsiasi intervento di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che non consista nel mero rifacimento/modifica/ricostruzione, con conseguente preclusione all’utilizzo di nuovo terreno agricolo”;
  • la preclusione generalizzata all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sembra inoltre contrastare con il principio per cui, nell’ambito del processo di individuazione delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030, …omissis… gli Stati membri favoriscono l’uso polivalente delle zone di cui al paragrafo 1. I progetti in materia di energia rinnovabile sono compatibili con gli usi preesistenti di tali zone”;
  • le Regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, tra cui le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo”;
  • risulta anche che la disciplina censurata confligge con il principio di proporzionalità, con violazione anche dell’art. 3 Cost. Innanzitutto, la misura censurata consiste in un divieto generalizzato e assoluto all’utilizzo, su un’ampia parte del territorio nazionale, di una determinata tecnologia a fonti rinnovabili”.

Per quanto riguarda la Legge della Regione Sardegna (Sentenza n. 9164/2025 e Sentenza n. 9168/2025), la ravvisata incostituzionalità risiede nel fatto che La Sardegna avrebbe classificato la quasi totalità del proprio territorio come “area non idonea” all’installazione di impianti FER, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del D.lgs 199/2021.

Infatti “la rete dei divieti previsti dalla legge regionale comprende circa il 98% del territorio regionale”.

Secondo i Giudici: “I divieti posti dalla Regione Sardegna, e in particolare l’art. 1, co. 2, 5, 7 e 8 e i relativi allegati A, B, C, D ed E, violano pertanto i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, espressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 e contrastano con gli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo”.

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