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AMMA - Documento - 12/01/2024

Sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis, n. 140 del 3 gennaio 2024

In materia di obbligo di sopralluogo per gli appalti di lavori.

Nel caso di specie, in una gara per l’appalto integrato di lavori, la stazione appaltante aveva escluso dalla gara un operatore economico che non aveva effettuato il sopralluogo che, il disciplinare di gara, imponeva a pena di esclusione.

L’operatore economico escluso ricorreva contro tale decisione affermando che “in realtà, sarebbe stato, in concreto, effettuato anche se non attestato dal modello relativo alla presa visione dei luoghi con ivi apposto il timbro” della stazione appaltante.

Inoltre, sempre secondo il ricorrente, “la clausola che prescrive l’esclusione per mancato espletamento del sopralluogo sarebbe nulla perché violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento e dell’art. 92 d. lgs. n. 36/23”.

Il collegio giudicante ha accolto questa tesi ribadendo, innanzi tutto, che “nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopraluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta” e precisando che “non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui -le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati-”.

Il dettato della disposizione, invece, deve essere inteso “semplicemente come precetto” che riguarda la sola stazione appaltante “al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta”.

Questa lettura/interpretazione è coerente con uno dei principi fondamenti statuiti dal nuovo codice contenuto nell’articolo 3 in cui si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti concedenti sono tenute/i a favorire secondo le modalità indicate dallo stesso codice, “l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

In conclusione i Giudici affermano che nessuna prescrizione del codice o, comunque, di altra legge riconosce al RUP la possibilità di imporre il sopralluogo a pena di esclusione.

Ne deriva che, nel caso in discussione, il disciplinare, nella parte in cui preveda l’effetto espulsivo in caso di inadempimento, debba considerarsi nullo “per violazione del principio di tassatività disciplinato dall’art. 10 commi 1 e 2 d. lgs. n. 36/23”.

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