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Circolari (ultimi 6 mesi)

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Si ricorda alle Aziende associate l’imminente entrata in vigore dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni del 22 febbraio 2012, con il quale sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Il provvedimento definisce contenuti, durate e modalità di formazione per i lavoratori addetti all’uso delle seguenti attrezzature:
a) piattaforme di lavoro mobili elevabili;
b) gru a torre;
c) gru mobile;
d) gru su autocarro;
e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
f) trattori agricoli o forestali;
g) macchine movimento terra (escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabile a cingoli);
h) pompa per calcestruzzo.

Il riconoscimento della formazione pregressa può avvenire a particolari condizioni, quali l’integrazione tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
 
22/02/2013 9588-SSAL/GM/ed

SICUREZZA SUL LAVORO - Divieto di assunzione di bevande alcoliche e sorveglianza sanitaria. Deliberazione Regionale del 22/12/2012 - Seminario illustrativo.

 
L'Unione Industriale di Torino e l'AMMA organizzano martedi' 5 Marzo 2013, con orario dalle 10 alle 12, presso le sale del Centro Congressi dell'Unione Industriale, un seminario illustrativo dei contenuti della Delibera Regionale del 22 ottobre 2012 relativa al divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche per i lavoratori adibiti a determinate mansioni ed agli accertamenti sanitari volti a verificare il rispetto del divieto e l'assenza di condizioni di alcoldipendenza.
 
11/02/2013

SICUREZZA SUL LAVORO – Scadenza il 31 maggio 2013 del termine ultimo per l’autocertificazione della valutazione dei rischi

 
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche/integrazioni), come modificato dall’art. 1, comma 388, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “legge di stabilità”), i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’art. 6 del medesimo provvedimento, oppure possono autocertificarne l’effettuazione, con alcune eccezioni espressamente previste, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle predette procedure standardizzate (Decreto Interministeriale 30 novembre 2012: v. la “news” dell’Unione Industriale in data 7 gennaio 2013) e comunque non oltre il 30 giugno 2013 (termine ultimo introdotto dalla citata norma della “legge di stabilità”).
Facendo seguito, sull’argomento, a quanto già comunicato con “news” dell’8 gennaio 2013, si informa che il Ministero del Lavoro, in ragione delle numerose richieste di chiarimento prevenute, ha precisato, con nota del 31 gennaio 2013 (v. www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro), che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione viene a scadere il 31 maggio 2013, vale a dire al termine del terzo mese successivo al 4 febbraio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.
Dopo tale scadenza, le aziende fino a 10 lavoratori non potranno più ricorrere all’autocertificazione e quindi dovranno disporre di una valutazione dei rischi effettuata, quanto meno, sulla base delle procedure standardizzate.
Il Servizio Sicurezza e Ambiente di Lavoro dell’AMMA (tel. 011.5718210, e-mail sicurezza@amma.it) è a disposizione di tutte le Aziende associate per eventuali chiarimenti.