Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche/integrazioni), come modificato dall’art. 1, comma 388, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “legge di stabilità”), i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’art. 6 del medesimo provvedimento, oppure possono autocertificarne l’effettuazione, con alcune eccezioni espressamente previste, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle predette procedure standardizzate (Decreto Interministeriale 30 novembre 2012: v. la “news” dell’Unione Industriale in data 7 gennaio 2013) e comunque non oltre il 30 giugno 2013 (termine ultimo introdotto dalla citata norma della “legge di stabilità”).
Facendo seguito, sull’argomento, a quanto già comunicato con “news” dell’8 gennaio 2013, si informa che il Ministero del Lavoro, in ragione delle numerose richieste di chiarimento prevenute, ha precisato, con nota del 31 gennaio 2013 (v.
www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro), che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione viene a scadere il 31 maggio 2013, vale a dire al termine del terzo mese successivo al 4 febbraio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.
Dopo tale scadenza, le aziende fino a 10 lavoratori non potranno più ricorrere all’autocertificazione e quindi dovranno disporre di una valutazione dei rischi effettuata, quanto meno, sulla base delle procedure standardizzate.
Il Servizio Sicurezza e Ambiente di Lavoro dell’AMMA (tel. 011.5718210, e-mail
sicurezza@amma.it) è a disposizione di tutte le Aziende associate per eventuali chiarimenti.